E' in vigore dal 13 maggio 2011, l'Ordinanza 22 marzo 2011,concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani.
L'Ordinanza mantiene in vigore per ventiquattro mesi le previgenti disposizioni - poichè "continua a sussistere la necessita' di mantenere e rafforzare sia le disposizioni cautelari sia il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato sulla formazione dei proprietari e detentori di cani"- e vi apporta alcune modificazioni. In particolare, per migliorare il sistema di prevenzione a tutela dell'incolumita' pubblica, il provvedimento introduce la figura del "responsabile scientifico" a "garanzia della corretta modalita' di organizzazione e espletamento dei percorsi formativi" rivolti ai detentori e ai proprietari di cani per migliorare la loro capacità di gestione degli animali e ridurre i rischi di aggressione e morsicatura. Il responsabile scientifico è individuato dal Comune, sentito il servizio veterinario ufficiale.
I proprietari obbligati alla frequenza, a pagamento, dei percorsi formativi sono individuati dai Comuni, non più sulla base dei dati in anagrafe canina, ma "su indicazione dei servizi veterinari a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio". E sono sempre i servizi veterinari, in caso di rilevazione di rischio elevato a stabilire le misure di prevenzione e la necessita' di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.».
Sempre con l'Ordinanza 22 marzo 2011 In base all'articolo 10 (Interventi chirurgici) della Convenzione, gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l'esportazione delle unghie e dei denti. Lo stesso articolo 10 autorizza solo alcune eccezioni: a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale; b) per impedire la riproduzione.
Al di fuori di quanto previsto dall'Ordinanza, le violazioni sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
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