lunedì 23 maggio 2011
lunedì 16 maggio 2011
Proroga e modifiche all'ordinanza di tutela dall'aggressione canina
E' in vigore dal 13 maggio 2011, l'Ordinanza 22 marzo 2011,concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani.
L'Ordinanza mantiene in vigore per ventiquattro mesi le previgenti disposizioni - poichè "continua a sussistere la necessita' di mantenere e rafforzare sia le disposizioni cautelari sia il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato sulla formazione dei proprietari e detentori di cani"- e vi apporta alcune modificazioni. In particolare, per migliorare il sistema di prevenzione a tutela dell'incolumita' pubblica, il provvedimento introduce la figura del "responsabile scientifico" a "garanzia della corretta modalita' di organizzazione e espletamento dei percorsi formativi" rivolti ai detentori e ai proprietari di cani per migliorare la loro capacità di gestione degli animali e ridurre i rischi di aggressione e morsicatura. Il responsabile scientifico è individuato dal Comune, sentito il servizio veterinario ufficiale.
I proprietari obbligati alla frequenza, a pagamento, dei percorsi formativi sono individuati dai Comuni, non più sulla base dei dati in anagrafe canina, ma "su indicazione dei servizi veterinari a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio". E sono sempre i servizi veterinari, in caso di rilevazione di rischio elevato a stabilire le misure di prevenzione e la necessita' di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.».
Sempre con l'Ordinanza 22 marzo 2011 In base all'articolo 10 (Interventi chirurgici) della Convenzione, gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l'esportazione delle unghie e dei denti. Lo stesso articolo 10 autorizza solo alcune eccezioni: a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale; b) per impedire la riproduzione.
Al di fuori di quanto previsto dall'Ordinanza, le violazioni sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
L'Ordinanza mantiene in vigore per ventiquattro mesi le previgenti disposizioni - poichè "continua a sussistere la necessita' di mantenere e rafforzare sia le disposizioni cautelari sia il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato sulla formazione dei proprietari e detentori di cani"- e vi apporta alcune modificazioni. In particolare, per migliorare il sistema di prevenzione a tutela dell'incolumita' pubblica, il provvedimento introduce la figura del "responsabile scientifico" a "garanzia della corretta modalita' di organizzazione e espletamento dei percorsi formativi" rivolti ai detentori e ai proprietari di cani per migliorare la loro capacità di gestione degli animali e ridurre i rischi di aggressione e morsicatura. Il responsabile scientifico è individuato dal Comune, sentito il servizio veterinario ufficiale.
I proprietari obbligati alla frequenza, a pagamento, dei percorsi formativi sono individuati dai Comuni, non più sulla base dei dati in anagrafe canina, ma "su indicazione dei servizi veterinari a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio". E sono sempre i servizi veterinari, in caso di rilevazione di rischio elevato a stabilire le misure di prevenzione e la necessita' di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.».
Sempre con l'Ordinanza 22 marzo 2011 In base all'articolo 10 (Interventi chirurgici) della Convenzione, gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l'esportazione delle unghie e dei denti. Lo stesso articolo 10 autorizza solo alcune eccezioni: a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale; b) per impedire la riproduzione.
Al di fuori di quanto previsto dall'Ordinanza, le violazioni sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
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